DIRITTI E SALUTE: SE LA LISTA DI ATTESA E’ LUNGA CI SI PUO’ RIVOLGERE AL PRIVATO PAGANDO IL SOLO TICKET

asl   Dalla premessa che lo Stato tutela il diritto-dovere alla salute perché è un diritto primario e fondamentale della persona  (Cassazione – sent. n. 2923 del 27.02.2012) e che il cittadino finanzia il sistema sanitario nazionale con il pagamento delle tasse,  deriva che il cittadino, se malato, sia pure con un pagamento anticipato ed aggiuntivo di un ticket,
ha diritto alle prestazioni mediche specialistiche o agli esami diagnostici, ove necessari e prescritti ,  e che  il sistema sanitario deve erogarli entro tempi brevi e certi. I tempi decorrono dal momento in cui si presenta agli uffici preposti la richiesta formulata dal medico curante.  In particolare i tempi definiti dal legislatore sono:

– 30 giorni per le visite mediche specialistiche;

– 60 giorni per gli esami diagnostici.

Quando la prestazione è urgente ed è incompatibile con i tempi di attesa, il cittadino-malato si può imporre e chiedere che l’ospedale garantisca la visita specialistica medica in intramoenia senza pagare alcunché oltre al ticket oppure, in assenza, potrà recarsi dal medico privato e poi chiedere il rimborso all’Asl.

In questo modo viene ristabilito il diritto alla salute del cittadino e la possibilità di vedersi garantito un intervento medico o diagnostico nei tempi stabiliti dalla legge.

la legge  ((Decreto Legislativo n°124, 29 aprile 1998)) stabilisce che il cittadino:

1) ha diritto di conoscere la data entro cui avverrà la visita medica o l’esame diagnostico nonché il tempo massimo di attesa.

2) deve ricevere la prestazione entro tempi massimi ( si parla di 3giorni per le visite specialistiche e di 60 giorni per gli esami diagnostici)

3) può pretendere, se i tempi di attesa superano quelli disposti dalla legge, che la medesima prestazione sia fornita dal medico privatamente, in intramoenia, senza costi aggiuntivi rispetto al ticket normalmente richiesto

4)  inoltre, se non è possibile effettuare cure dello stesso tipo presso strutture pubbliche o convenzionate oppure non sia possibile farle entro i tempi previsti per legge, essendo l’attesa incompatibile con il suo stato di salute, è costretto a curarsi ricorrendo a cliniche private non convenzionate, può curarsi privatamente, anticipando le spese relative, e può ottenere, dal Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle spese sostenute.

Il cittadino deve presentare al direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza una richiesta in carta semplice per «prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria».

Il cittadino deve presentare una specifica richiesta al Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di competenza. Nella richiesta, il cittadino deve:

  • riportare i propri dati anagrafici completi e il codice fiscale ricavato dalla tessera sanitaria
  • specificare il particolare accertamento diagnostico o la visita specialistica che gli è stata prescritta
  • segnalare che il Cup ha comunicato, in sede di prenotazione, l’impossibilità di erogare la prestazione richiesta prima della data del… (indicare la data comunicata dall’Ufficio che, come detto, deve essere superiore a 30 giorni per le visite specialistiche e 60 per gli accertamenti come Tac, risonanza magnetica, raggi, ecografie, ecc.);
  • mettere in evidenza che la prestazione ha carattere urgente ed è incompatibile con i tempi di attesa indicati
  • chiedere che la prestazione richiesta (visita medica specialistica o esame diagnostico) venga resa in regime di attività libero-professionale intramuraria (o intramoenia, che dir si voglia), con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 124/1998 articolo 3, comma 13;
  • chiedere che venga fornita immediata comunicazione in merito
  • comunicare che, in mancanza di prenotazione in regime di attività libero-professionale intramuraria, la suddetta prestazione verrà effettuata privatamente, con preavviso di successiva richiesta di rimborso da parte dell’Azienda.

Il Tribunale di Castrovillari (Cs),  con la sentenza n. 1112/2013 ha riaffermato che  il cittadino che si cura presso cliniche private non convenzionate può ottenere, dal Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle spese sostenute a condizione che:

1) tali prestazioni mediche costituiscono – a causa delle specifiche condizioni cliniche o di rischio del paziente – un significativo beneficio in termini di salute

2) e, nello stesso tempo, non è possibile effettuare cure dello stesso tipo presso strutture pubbliche o convenzionate.

ed ha ordinato alla Asl provinciale il pagamento delle spese riabilitative sostenute da una vittima di un incidente stradale la quale, grazie a delle costose cure, aveva recuperato parzialmente la facoltà di deambulare.