Statuto

      ATTO COSTITUTIVO

Atto cositutivo CDS IL MANTELLO  ESTRATTO DELLO STATUTO

In data  18 maggio 199 in Catanzaro sono      presenti i signori:
(omissis —- seguono i dati anagrafici di n- 11  Soci Fondatori)

  Art. 1 – E’ costituita l’associazione – Organizzazione non lucrativa di  utilità sociale “ONLUS” denominata * “Centro di solidarietà della    Compagnia delle Opere – Il Mantello” (C.F. 97031430792) con sede legale  in via D. Romeo n° 35 … 88100 Catanszaro. L’Associazione si riconosce nei valori e nei principi che ispirano l’attività dell’Associazione della Compagnia delle opere con sede in Milano, alla quale aderisce. L’Associazione aderisce a quella Nazionale dei Centri di Solidarietà della Compagnia delle Opere, con sede in Milano.
Art. 2 – L’Associazione non, persegue fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per cui ha lo scopo di essere presenza sociale, culturale e ricreativa per la realizzazione di un’autentica solidarietà tra gli uomini e il lavoro.

Art. 2 – L’Associazione non persegue fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per cui ha lo scopo di essere presenza sociale, culturale e ricreativa per la realizzazione di un’autentica solidarietà tra gli uomini e il lavoro.
A tal fine si propone di:
a) favorire – con la creazione di centri di aggregazione giovanile – l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro fornendo informazioni riguardo la disponibilità di posti di lavoro. A questo scopo intratterrà rapporti con enti pubblici, artigiani, commerciali e culturali e con le organizzazioni sindacali.
b) favorire la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione nonché la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro, anche tramite collaborazione con gli enti scolastici;
c) favorire i giovani nel reperimento della prima abitazione sia promuovendo la costituzione di cooperative edilizie sia fornendo informazioni riguardo la disponibilità di alloggi;
d) promuovere attività sociali, ricreative, turistiche con organizzazione di soggiorni per attività culturali, o al patrimonio artistico e naturale della Nazione;
e) promuovere momenti do convivenza e festa, organizzazione di attività sportive in genere;
f) promuovere e organizzare la raccolta di viveri, vestiari, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti a favore di realtà bisognose, con particolare riferimento a quelle presenti nel terzo mondo;
g) organizzare e gestire, anche attraverso terzi, centri di somministrazione di alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola calda e mensa;
h) favorire l’assistenza sociale e socio sanitaria dei soggetti più deboli e in modo particolare dei portatori di handicap, dei minori a rischio, degli anziani e degli extracomunitari.
L’associazione, che non ha fini di lucro, potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica, finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
L’Associazione potrà in particolare accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie ed offrire collaborazione ed assistenza nei settori di attività.

Modifiche statutarie

In data 28.11.2001 per delibera assembleare:
– dall’art. 1 si rimuove “Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale (ONLUS)” e si inserisce “ L’associazione si ispira ai principi generali del volontariato quali sono espressi dalla legislazione vigente. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici.”
– dall’art. 2 si sostituisce al comma i) “…nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni” con “ nei limiti consentiti dalla legge 11 Agosto 1991 n. 266 e successive modifiche e integrazioni” e si inserisce “tutele prestazioni fornite agli aderenti, a qualsiasi titolo, sono gratuite in quanto l’Associazione opera per fini di solidarietà. L’associazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 4 della legge 266/91 può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni dio lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento per eventuali attività che richiedessero una specifica specializzazione.

In data 14 Dicembre 2006 per delibera assembleare,:
** In data 14 Dicembre 2006 per delibera assembleare,:
– dopo la parola “denominazione” si sostituisce -associazione “Il mantello” – e si elimina “Centro di solidarietà della Compagnia delle Opere”. Si elimina “ si riconosce nei valori e nei principi che ispirano l’attività della Compagnia delle Opere con sede in Milano, alla quale aderisce. L’associazione aderisce a quella nazionale dei Centri di solidarietà della Compagnia delle Opere, con sede in Milano.”